La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è il titolo edilizio per gli interventi più importanti della CILA ma che non richiedono un permesso di costruire. È disciplinata dall'art. 22 del DPR 380/2001.
Quando serve la SCIA
- Manutenzione straordinaria che interessa le parti strutturali dell'edificio, per esempio l'apertura di un vano in un muro portante.
- Restauro e risanamento conservativo che riguardano parti strutturali.
- Ristrutturazione edilizia "leggera", che non rientra nei casi soggetti a permesso di costruire.
- Varianti a permessi di costruire che non incidono su parametri urbanistici e volumetrie.
Per i soli lavori interni non strutturali basta la CILA; per nuove costruzioni e ristrutturazioni pesanti serve il permesso di costruire. Attenzione a non confondere la SCIA edilizia con la SCIA commerciale, che riguarda l'avvio di un'attività e si presenta al SUAP.
Documenti
- Elaborati grafici: stato di fatto, progetto e comparativa.
- Relazione tecnica asseverata dal professionista.
- Documentazione strutturale, quando l'intervento la richiede.
- Eventuali autorizzazioni per immobili vincolati.
- Dati dell'impresa e documentazione per la sicurezza del cantiere.
Come si presenta a Roma
La SCIA edilizia si presenta in via telematica sul SUET di Roma Capitale. I lavori possono iniziare dalla presentazione. L'amministrazione ha 30 giorni per controllare la pratica e, se mancano i requisiti, può vietare la prosecuzione dei lavori o chiedere di conformarli.
Dopo i lavori
A fine lavori si presenta la comunicazione di fine lavori con il certificato di collaudo finale, l'eventuale variazione catastale e, quando richiesta, la segnalazione certificata di agibilità.
Dopo il sopralluogo ti indichiamo nel preventivo gratuito tempi, documenti necessari e costi della pratica.
Le informazioni hanno carattere generale. Per il tuo immobile serve una verifica dei documenti e dello stato dei luoghi.