Il permesso di costruire è il titolo edilizio per gli interventi più rilevanti. È disciplinato dagli artt. 10 e seguenti del DPR 380/2001.
Quando serve
- Nuove costruzioni e ampliamenti esterni alla sagoma esistente.
- Ristrutturazione edilizia che porta a un organismo in tutto o in parte diverso, con modifiche di volumetria o prospetti nei casi previsti, o con cambi d'uso negli ambiti tutelati.
- Interventi di urbanizzazione.
In alcuni casi, al posto del permesso si può presentare la SCIA alternativa (art. 23 DPR 380/2001): i lavori possono iniziare dopo 30 giorni dalla presentazione.
Documenti
- Progetto architettonico completo: piante, prospetti, sezioni, stato di fatto e di progetto.
- Relazione tecnica asseverata e verifiche urbanistiche.
- Progetto strutturale e documentazione sismica, quando necessari.
- Pareri e nulla osta per immobili o aree vincolate.
- Calcolo del contributo di costruzione.
Procedura e tempi
A Roma la domanda si presenta in via telematica sul SUET. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria entro 60 giorni dalla domanda, salvo richieste di integrazione; segue il provvedimento finale. In assenza di vincoli può formarsi il silenzio-assenso, nei casi previsti dalla legge.
Contributo di costruzione
Il permesso è oneroso: si versa il contributo di costruzione, composto da oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, secondo le tabelle di Roma Capitale. Alcuni interventi sono esonerati o ridotti.
Validità
I lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio e terminare entro tre anni dall'inizio, salvo proroghe. A fine lavori si presenta la segnalazione certificata di agibilità.
Dopo il sopralluogo ti indichiamo nel preventivo gratuito tempi, documenti necessari e costi della pratica.
Le informazioni hanno carattere generale. Per il tuo immobile serve una verifica dei documenti e dello stato dei luoghi.